Il trust è un istituto nato nel mondo giuridico anglosassone e che ha avuto ingresso ufficiale nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della convenzione dell’AJA del 1985 (avvenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364), la quale delinea taluni dei tratti distintivi dei trust. L’art. 2 della Convenzione, infatti, richiede, per l’esistenza del trust (e il suo conseguente riconoscimento come trust interno nel nostro ordinamento), la sussistenza dei seguenti elementi: 1. intestazione dei beni del fiduciante-disponente a nome del fiduciario-trustee o di altra persona in nome di questi; 2. separazione tra la massa di beni oggetto del trust e patrimonio del trustee-fiduciario; 3. potere-dovere del trustee-fiduciario di rendere conto al disponente della amministrazione, gestione e disposizione del bene. L’art. 3 prevede, poi, che il trust debba essere costituito volontariamente e provato per iscritto. Infine, il combinato disposto degli artt. 6 e 7 statuisce che il disponente nell’atto istitutivo del trust deve scegliere la legge applicabile a quest’ultimo e, qualora la legge prescelta dal disponente sia inapplicabile all’operazione effettuata, individua una serie di criteri volti alla determinazione della legge comunque applicabile. Alla luce di quanto innanzi, il trust può essere definito come un complesso di beni mobili e/o immobili i quali vengono trasferiti da un soggetto (il disponente o settlor) ad un altro soggetto (detto amministratore del trust o trustee), affinchè quest’ultimo (che ne diviene il formale titolare) li gestisca per uno scopo prestabilito o un fine, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico, nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o da determinare. Con il trasferimento dei beni al trustee, pertanto, questi ultimi escono in via definitiva dal patrimonio del disponente ed entrano al contempo in quello di uno o più trustee, i quali ne divengono titolari a livello formale, ma non ne possono disporre per interessi personali, ma solo per realizzare il programma prestabilito dal settlor nell’atto istitutivo del trust per il raggiungimento di un determinato scopo ovvero nell’interesse dei soggetti scelti come beneficiari del trust. Si verifica, pertanto, il cd fenomeno della segregazione patrimoniale dei beni conferiti in trust, che implica che gli stessi costituiranno una massa patrimoniale separata rispetto sia al patrimonio del settlor, che a quello del trustee. Caratteristiche peculiari del trust sono, pertanto: 1. l’effetto segregativo, effetto naturale e imprescindibile di qualsiasi trust grazie al quale le vicende di un soggetto non si riflettono, né in vita né in conseguenza della sua morte, sui beni oggetto di segregazione e sul suo rapporto con tali beni; 2. la fiducia-affidamento in un soggetto (il trustee) affinché lo stesso gestisca, amministri e incrementi correttamente i beni sottoposti in trust; 3. lo scopo per cui lo stesso trust è stato istituito e che rappresenta in sostanza il punto di riferimento per il trustee nello svolgimento della sua funzione e per il giudice nella sua valutazione sullo strumento trust in generale. L’atto istitutivo del trust è un atto unilaterale che può essere sia inter vivos, che mortis causa (testamento) e deve rivestire, come minimo, la forma scritta ad probationem e, comunque, la forma richiesta dalla natura dell’atto istitutivo (per esempio nel caso del testamento) o dalla natura dei beni conferiti in trust (per esempio beni immobili). Di solito, l’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione (con il quale il disponente conferisce i beni in trust) sono contestuali, ma nulla toglie che possano essere stipulati in fasi diverse. A ciò si aggiunga che, una volta istituito un trust, il disponente o anche un terzo possono con successivi atti di dotazione ampliare il numero dei beni in esso conferiti. I beni conferiti in trust possono essere sia beni immobili, che beni mobili, senza alcuna distinzione. L’atto istitutivo del trust contiene le regole di funzionamento dello stesso: in tale atto, infatti, il disponente stabilirà, ad esempio, la durata del trust, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell’amministrazione dei beni, l’impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni e la legge regolatrice del trust. Le parti del trust possono essere: • Il disponente (o settlor), che è il soggetto che istituisce il trust e che normalmente trasferisce i beni al trustee o si dichiara lui stesso trustee di quei beni (ciò avviene nel cd trust autodichiarato). Di regola, il disponente perde ogni potere sui beni conferiti in trust, una volta che quest’ultimo viene istituito. Può tuttavia accadere che il settlor possa mantenere un ruolo di indirizzamento del trustee. Il disponente può riservarsi, ad esempio, la possibilità di consigliare alcune scelte operative al trustee mediante le cd “letter of wishes” ovvero brevi scritti con i quali il disponente richiede al trustee determinati comportamenti o con i quali egli palesa la sua volontà su determinate scelte. Le letter of wishes non sono e non devono, però, essere vincolanti per il trustee. • L’amministratore del trust (o trustee), che è il soggetto al quale il disponente trasferisce i beni conferiti in trust, di cui diventa titolare formale e che è tenuto a realizzare il programma e/o lo scopo per il quale il disponente ha creato il trust. Il trustee deve amministrare i beni conferiti in trust nel rispetto dei poteri riconosciutigli dall’atto istitutivo e deve perseguire gli scopi che il disponente ha stabilito nell’ambito però, di regola, di un’ampia discrezionalità e senza che vi possano essere ingerenze sia da parte del settlor, che di eventuali beneficiari. Il trustee può essere sia una persona fisica, che una persona giuridica e può svolgere tale attività sia in maniera occasionale, che professionale. • Il Guardiano (o Protector), figura questa eventuale, che è il soggetto (persona fisica o giuridica) cui spetta il compito di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del trustee della volontà del disponente nonché, qualora ciò sia espressamente previsto nell’atto istitutivo del trust, di essere interpellato dal trustee prima del compimento di determinati atti individuati specificatamente dal settlor. La figura del protector è divenuta molto utilizzata nei trust internazionali. Spesso negli atti istitutivi dei trust è altresì prevista la facoltà per il protector di sostituire il trustee. Di regola, il trust è irrevocabile, anche se in alcune tipologie di trust la revocabilità dello stesso può essere consentita. Il trust, a differenza delle donazioni, è un potente strumento di pianificazione patrimoniale per la sua duttilità e la sua estrema configurabilità. Quello che, però, è il suo pregio, nel nostro ordinamento può diventare il suo peggior difetto. Infatti, l’istituto del trust, nel nostro ordinamento, si deve scontrare, da un lato, con tutta una serie di principi e norme inderogabili (quali, ad esempio, quelle in materia successoria) e, dall’altro, con la diffidenza degli operatori del diritto (siano essi avvocati, notai o magistrati) e dell’Agenzia delle Entrate, circostanza questa che consiglia il suo utilizzo solo qualora il nostro ordinamento non metta a disposizione degli istituti di diritto interno, che consentano di raggiungere gli stessi obiettivi.
A cura dell’avv. Paolo Perrone – Tutti i diritti riservati 2018